Il regime di transito è un regime doganale che permette di trasportare le merci in tutto il territorio doganale senza dover pagare i dazi all’importazione.
I vantaggi del regime di transito
- Il regime di transito consente la fornitura delle merci sotto il controllo doganale all’ufficio doganale di destinazione, dove vengono rilasciate al seguente utilizzo doganale (immissione in libera pratica, perfezionamento passivo, perfezionamento attivo, depositi doganali).
- Possibilità di spedizione sulla base della semplificazione (PP).
Obblighi dei partecipanti:
Vettore
- CMR debitamente compilato, che mostra dove è destinata la spedizione e chi è il beneficiario finale.
- fattura doganale per la merce;;
- altri documenti di accompagnamento (certificato veterinario, certificato fitosanitario, documento di sicurezza).
Spedizioniere
- controllo della documentazione;
- preparazione dei documenti di transito;
- domande di revisione (veterinaria, fitosanitaria, sanitaria).
Consulenza doganale: Ai nostri partner commerciali offriamo un supporto completo nella collaborazione con le autorità doganali durante tutte le procedure doganali. Con un team di esperti nel campo della consulenza doganale alle aziende offriamo consulenza riguardo all’applicazione della normativa doganale, all’origine della merce, alla classificazione delle merci utilizzando la nomenclatura combinata della tariffa doganale, alla conformità con la normativa CE.
Controlli doganali: In caso di controlli doganali da parte degli organi di ispezione garantiamo la nostra presenza e lo svolgimento rapido ed efficiente delle procedure.
Controlli sanitari, del mercato e fitosanitari: In conformità con la supervisione aggiuntiva delle spedizioni, coordiniamo tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento più rapido possibile del controllo.
Rappresentazione diretta e indiretta nelle procedure doganali:il Regolamento (UE) num. 952/2013 del 9 ottobre 2013 sul codice doganale dell’Unione prevede nell’articolo 18 che chiunque può nominare un rappresentante che per suo conto svolge gli atti e le formalità presso le autorità doganali in conformità alla normativa doganale. Tale rappresentanza può essere diretta o indiretta.
Le parti sono liberi di regolare i loro rapporti reciproci. Il rappresentante può, se le parti sono d’accordo, delegare il suo potere all’altra parte. Indipendentemente dalla regolamentazione civile dei rapporti tra le parti, le procedure doganali di rappresentanza dell’importatore dinanzi alle autorità doganali (destinatario indicato nella casella 8 del EUL) si svolgono tramite un rappresentante doganale diretto o indiretto.