Per le merci importate e immesse in libera pratica in uno Stato membro, l’IVA deve essere pagata in tale Stato membro. Nel caso in cui al momento dell’importazione è già certo che le merci importate sono destinate ad un altro Stato membro, l’IVA va pagata/calcolata nello Stato di destinazione finale. Si tratta di esenzione dall’IVA all’importazione sulla base del fatto che l’importazione è seguita da una fornitura esente dalle tasse all’interno della Comunità europea o dal trasferimento delle merci in un altro Stato membro.
Questa procedura è conosciuta con il nome “Regime doganale 42”. In questi casi l’importatore della merce deve inserire nella casella 37 dell’unità amministrativa il codice che inizia con 42. Questo significa che all’importazione si ha “simultaneamente l’immissione in libera pratica per uso domestico e la libera circolazione delle merci che sono esenti dall’IVA nell’ambito della consegna fiscale in un altro Stato membro”.
Il regime 42 è consentito se sulla dichiarazione è riportato:
- la partita IVA slovena del destinatario nella casella 8 dell’EUL (da specificare con il codice FR1) o del suo rappresentante fiscale (da specificare cono il codice FR3);
- la partita IVA del destinatario della merce provenienti da altro Stato membro (da specificare con il codice FR2);
- la prova che la merce ha lasciato il territorio della Repubblica di Slovenia e andrà in un altro Stato membro (documento di trasporto o dichiarazione sulla spedizione delle merci verso un altro Stato membro).
Al momento dell’importazione deve già essere certo che le merci sono destinate al trasporto in un altro Stato membro. Ciò deve essere chiaramente riportato sui documenti che accompagnano la spedizione (fatture di importazione e documenti di trasporto).
Vantaggi del regime doganale 42
- esenzione dall’IVA; entrando nell’UE vanno pagati solo gli eventuali dazi doganali.
- impatto sul flusso di cassa dell’importatore: al momento dell’importazione l’importatore ha bisogno solo dei mezzi liquidi necessari per pagare gli eventuali dazi doganali e non dei mezzi liquidi per pagare l’IVA.
- possibilità di eseguire il regime doganale sulla base della semplificazione (HU).
Obblighi dei partecipanti:
Importatore
- numero EORI e partita IVA validi;
- autorizzazione per la rappresentanza doganale dello spedizioniere;
- presentazione della documentazione ulteriore su richiesta dello spedizioniere;
- al momento dell’importazione deve richiedere lo sdoganamento in base al regime 42;
- sulla fattura di importazione deve essere riportato dove è destinata la spedizione e chi è beneficiario finale;
- sul documento CMR deve essere riportato dove è destinata la spedizione e chi è beneficiario finale – compilate le caselle 2 e 3;
- autotassazione nel proprio paese.
Vettore
- CMR debitamente compilato, che mostra dove è destinata la spedizione e chi è il beneficiario finale.
- le spedizioni non devono essere trasbordate o scaricate durante il viaggio, devono essere consegnate in un altro Stato membro;
- restituire allo spedizioniere il CMR con il certificato del ritiro della merce da parte del beneficiario finale.
Spedizioniere
- controllare se dai documenti accompagnanti risulta essere chiaro che la spedizione va consegnata in un altro Stato membro - controllo dei documenti;
- verificare la validità del codice fiscale e del numero EORI;
- preparare la documentazione di importazione, richiedere il regime 42 e l’esenzione dall’IVA;
- presentare l’elenco riepilogativo una volta al mese alle autorità fiscali.
Verifica della validità del numero EORI
VIES VAT number validation ?
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